LEGGE 27 luglio 1978, n. 392 -Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Epigrafe
Legge 27 luglio 1978, n. 392 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 211). – Disciplina delle locazioni di immobili urbani. (EQUO CANONE) (1) (2)
(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla presente legge (art. 23, l. 8 maggio 1998, n. 146).
(2) In deroga a quanto disposto dalla presente legge vedi l’articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(Omissis).
TITOLO I
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
CAPO I
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
ARTICOLO N.1
Durata della locazione.
[La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.
Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 14, l. 9 dicembre 1998, n. 431.
ARTICOLO N.2
Disciplina della sublocazione.
Il conduttore non può sublocare totalmente l’immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l’immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.
ARTICOLO N.3
Rinnovazione tacita.
[ Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.
La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza. ] (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 14, l. 9 dicembre 1998, n. 431.