Vendita e costi dei lavori
In caso di acquisto di un appartamento in un condominio da ristrutturare e che ha bisogno di importanti lavori esterni su facciata e cornicioni, i costi spettano al nuovo o al vecchio proprietario? Considerate che gli interventi sono stati approvati e conteggiati con le quote millesimali un mese fa dall’assemblea condominiale. Le spese di amministrazione straordinaria dell’anno in corso spettano tutte al vecchio proprietario? Devo specificarlo nell’atto di vendita?
T.B.
Gentile lettore/lettrice, il quesito è assai interessante e lo stesso suo dilemma è vissuto da tante persone. Il principio generale è che “chi vende” rimane obbligato a pagare gli oneri condominiali ordinari sino al giorno del trasferimento del diritto e quelli relativi alle opere straordinarie, purché deliberate prima della vendita. Così detto parrebbe tutto chiaro e semplice, ma purtroppo non lo è. Perché il dilemma nel dilemma nasce per le opere straordinarie deliberate prima della vendita, ma ancora non appaltate e quindi non iniziate. In questo caso è determinate il contratto che avete sottoscritto e l’assistenza legale che avete ricevuto. In ogni caso, per legge, chi compra un immobile è solidalmente responsabile per i debiti condominiali maturati nell’anno contabile dell’acquisto ed in quello precedente. Concludendo, se quando si compra è noto il fatto in commento, occorre adottare delle cautele a garanzia (deposito fiduciario, fideiussione, ecc.).