Usura bancaria: un fenomeno devastante
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un fenomeno devastante, che si è silenziosamente imposto e pericolosamente radicato a danno dei cittadini. È nei momenti di bisogno e di difficoltà economiche che l’usura rivela la maggiore pericolosità. In periodi di crisi, come quello attuale, è evidente che ne risulta esposto un numero maggiore di persone.
Nel 1996 il Legislatore ha introdotto un meccanismo oggettivo, che, attraverso la determinazione trimestrale di “tassi soglia”, avrebbe reso semplice verificare l’usurarietà o meno dei vantaggi promessi o corrisposti.
Sin dall’indomani dell’entrata in vigore della Legge 108/96 non sono mancate, tuttavia, le difficoltà nell’applicazione, a tal punto da dovere intervenire il Legislatore , con legge di interpretazione autentica, al fine di chiarire la sorte dei contratti stipulati precedentemente ad un tasso lecito, divenuto usurario ai sensi della modifica normativa.
Ulteriori difficoltà, nel corso degli anni, si sono riscontrate ai fini della determinazione del tasso effettivo annuo per il confronto con il tasso soglia.
Malgrado il chiaro tenore dell’art. 644 cod. pen., le Istruzioni della Banca D’Italia emanate all’indomani della pubblicazione della L. 108/96 hanno determinato le Banche ad escludere alcune importanti voci di costo dalla comunicazione dei tassi medi.
A partire dal 2010 tuttavia, anche i Giudici di Legittimità hanno confermato la corretta interpretazione fornita da una parte delle giurisprudenza di merito sull’inidoneità delle istruzioni della Banca D’Italia a derogare alla legge penale e, segnatamente, all’art. 644 cod. pen.
Dal 2012, poi, una serie di pronunce sia del Giudici di merito che di Legittimità ha ribadito che, ai fini delle determinazione del tasso effettivo, devono essere considerati anche gli interessi di mora.
In molti casi, attenti Magistrati hanno accertato l’usurarietà degli interessi convenuti, applicando la più severa delle sanzioni a carico della Banca: la perdita degli interessi ex art. 1815 co. II codice civile.
L’art. 1815 comma secondo del codice civile dispone: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
È bene precisare che è difficile che un contratto di mutuo o di conto corrente contengano la previsione di un tasso di interesse convenzionale espressamente usurario.
Quasi sempre, infatti, il tasso di interesse sarà contenuto entro il tasso soglia vigente in quel periodo per quella specifica operazione (ad esempio: mutuo ipotecario).
Si ricorda, però, che al fine di determinare il tasso effettivo annuo applicato e, successivamente, confrontarlo con il tasso soglia, la norma di cui al quarto comma dell’art. 644 cod. pen. Impone di considerare non solo il tasso di interesse, esseno piuttosto, necessario che si tenga conto anche “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”
I tassi di interesse applicati dalle Banche sui mutui, conti corrente, leasing, ecc. sono stati giudicati, dunque, in più di una circostanza, usurari.
La rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura.
Con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che per verificare se il tasso praticato dalla banca sul mutuo ipotecario è usurario, si devono conteggiare anche gli interessi di mora.
Il confronto del tasso praticato dalla banca con il tasso soglia per mutuo ipotecario, deve avvenire, quindi, tenendo conto anche degli interessi moratori contrattualmente previsti in caso di ritardato pagamento delle rate.
Un contratto di mutuo, leasing, conto corrente od altro finanziamento che applica interessi di usura può essere annullato dal Giudice su ricorso di chi è stato vittima del reato, usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutti gli interessi versati.
La giurisprudenza è ancora in via di formazione, tuttavia i risultati che si ottengono sono sempre più importanti e sempre più favorevoli ai cittadini.
Sono sempre più numerose le sentenze con le quali il Giudice ordina la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalle Banche ai danni dei correntisti o dei mutuatari.
Addirittura si è assistito in più occasioni alla sospensione di aste immobiliari o alla sospensione e successiva revoca di decreti ingiuntivi emessi ai danni di correntisti a causa.
Perché, dunque, non far analizzare il proprio mutuo o conto corrente o leasing?
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La suddetta analisi sarà eseguita a titolo promozionale in maniera completamente gratuita.
In una seconda fase, solo eventuale e su richiesta esplicita dell’associato, qualora dalla suddetta analisi sia emersa un’anomalia, potrà essere richiesta, una perizia econometrica.
Con la suddetta perizia potranno essere rivendicati, presso la Banca, gli interessi ingiustamente versati.
Autore: avvocato Velia Recchia