Rinviata la mediazione condominiale
E’ la vittoria dei principi sui quali si basa il nostro diritto o una ulteriore occasione persa per far meglio funzionare l’apparato giudiziario? In un mio precedente articolo, avevo presentato l’arrivo della mediazione (o conciliazione) come uno strumento capace di smussare quelle questioni di “principio” che, tante volte, offuscano ogni sana razionalità e portano i contendenti a scontrarsi, nelle aule dei Tribunali, in battaglie senza vinti e/o vincitori.
Le mie considerazioni a riguardo non sono mai state in linea con l’Ordine Professionale al quale appartengo e, francamente, pensavo che l’attuale maggioranza parlamentare, innegabilmente in contrasto con la magistratura, avrebbe portato avanti l’iter procedurale previsto per il quale, dal prossimo 21 marzo, la mediazione sarebbe stata obbligatoria per tutte le controversie previste nel decreto legislativo n. 28/2010.
Ciò che l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) ha sempre contestato si può sintetizzare in una forzata rinuncia a diritti costituzionali quali la lesione al diritto di difesa e di accesso alla tutela giurisdizionale oltre che all’eccesso di delega e alla violazione del principio di ragionevolezza. In sostanza, gli avvocati si oppongono al fatto che un soggetto terzo (il mediatore), non appartenente all’organo giudiziario, possa avere un alto potere decisionale e possa usarlo senza che le parti siano assistiti dai propri legali.
L’OUA ha anche presentato un ricorso al T.A.R. per lo slittamento dell’obbligatorietà della mediazione adducendo ostacoli oggettivi quali: indisponibilità delle aule presso i Tribunali; esiguo numero di conciliatori; ristrettezza dei tempi per fornire un servizio sufficiente etc.etc. ma molte associazioni che vogliono la mediazione (Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confindustria) e alcune associazioni professionali ( Architetti, Geometri, Commercialisti, Ingegneri), a contrario, hanno evidenziato che gli Organismi di mediazione sono ormai radicati sul territorio ed hanno i mezzi organizzativi e finanziari per assolvere ad ogni richiesta.
L’assemblea del Senato, con 159 voti a favore, 126 contrari e 2 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge di conversione del c. d. decreto “mille proroghe” (Legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47) e il Presidente della Repubblica, preso atto dell’accoglimento dei suoi rilievi, ha poi promulgato il provvedimento. La legge di conversione conferma l’entrata in vigore, per il 21 marzo prossimo, della disciplina sulla obbligatorietà della mediazione nelle seguenti materie; diritti reali; divisione; successione ereditarie; patti di famiglia; locazioni; comodato; affitto di azienda; responsabilità medica; diffamazione a mezzo stampa; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
E’ stata invece prorogata per un anno l’obbligatorietà della mediazione sulle controversie in materia di condominio e di sinistri stradali che in Italia rappresentano la maggior parte del contenzioso giudiziario. E’ la classica soluzione all’italiana, un colpo al cerchio ed un colpo alla botte, che scontenta tutti e che si allontana dall’obiettivo previsto inizialmente.
Lo scopo principale della mediazione, in aderenza ai principi della comunità europea, è quello di sfoltire le cause giudiziarie affidando, parte di queste, ad un soggetto terzo (il mediatore) il quale, a costi prestabiliti da una legge (bassi ed accessibili a tutti) porti i contendenti ad una conciliazione (accordo condiviso dalle parti). Il mediatore, secondo il dettato normativo, dovrà possedere specifiche competenze che, però, non saranno mai le stesse di un giudice ordinario con diversi anni di esperienza. E’ evidente, quindi, che le cause da affidargli devono essere le più semplici dal punto di vista normativo e quelle che, per difficoltà istruttorie, hanno una maggiore durata processuale. Fra queste, occupano un posto di primo piano proprio le controversie condominiali e gli incidenti stradali le quali intasano, più di ogni altra, le cancellerie dei Tribunali.
Queste ultime, infatti, hanno un limitato numero di norme giuridiche al quale fare riferimento ma, per poter stabilire la causalità del sinistro, necessitano di consulenti tecnici adeguati (medici, ingegneri geometri) i quali potrebbero essere utilizzati dai mediatori in tempi molto più ristretti rispetto a quelli biblici a cui fanno ricorso i giudici.
Logica vorrebbe, quindi, che proprio per le controversie relative agli incidenti stradali e alle questioni condominiali si sarebbe dovuto partire immediatamente e, se proprio uno slittamento era imposto, la proroga avrebbe dovuto riguardare le altre controversie civili, di ben altro spessore normativo e risolvibili più attraverso interpretazioni sul diritto che sul fatto. Specialmente le controversie condominiali, poi, attengono rapporti personali che si protraggono nel tempo e l’emissione di una sentenza, necessariamente, porta ad acuire ancor più l’acredine fra i contendenti mentre, un patto conciliativo, accettato da entrambi le parti, riunisce e non divide.
Perché, quindi, è stata fatta una scelta così contraria alla logica e alla ragionevolezza? Non lo sapremo mai; l’unica cosa certa è che, ancora per una anno, coloro che litigano per il cane che abbaia, per l’autovettura che usa abusivamente il cortile condominiale, per la macchia di umidità sulla soffitta o per l’incidente stradale (per lo più privati che pagano di tasca propria) devono rivolgersi agli avvocati ed ai Tribunali per la tutela dei propri diritti (o dei propri principi) e, in questo tipo di battaglie, gli unici vincitori siamo noi avvocati.
Autore: avv. Francesco Miredi – Presidente Confabitare Milano