Nuovo servizio a Confabitare: consulenza sull’amministratore di sostegno
La figura dell’Amministratore di Sostegno nasce come espressione di aiuto ad una società in cui sono presenti sempre più persone fragili o bisognose di una continua assistenza a causa dell’incalzare di malattie invalidanti e/o della presenza di popolazione con un avanzato stato di età.
Dalle statistiche demografiche emerge che parte della popolazione subisce un indebolimento della capacità di agire tale da poter recare pregiudizio alla gestione dei propri affari ed interessi compromettendo, in taluni casi, anche l’economia familiare ed i risparmi di una vita.
Si pensi, ad esempio, ad una persona anziana che perde progressivamente la propria memoria e che pertanto non ha più contezza delle proprie finanze; ad un soggetto che non riesce più a seguire gli adempimenti anche più semplici come riscuotere la pensione o verificare le operazioni sui propri conti in banca.
Il rischio è di trovarsi in una condizione di difficoltà e di pregiudizio che inevitabilmente coinvolge gli interessi in gioco. Confabitare vede crescere le richieste di aiuto volte a fronteggiare le drammatiche situazioni conseguenti al sopraggiunto stato d’incapacità di familiari o amici. In questi casi gli associati, oltre alla problematica e alla sofferenza che si trovano ad affrontare, si vedono sprovvisti dei necessari strumenti legali per fronteggiare i variegati impegni e/o adempimenti, alle volte particolarmente gravosi, che non consentono ad un terzo familiare amico o persona di fiducia di poter agire e/o intervenire nel rispetto degli interessi legali e personali dell’amico o parente bisognoso di aiuto. Con il sostegno di una figura che agisce a garanzia e nel rispetto degli interessi di questi soggetti tali rischi si riducono notevolmente.
Con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 è stata prevista, per la prima volta, la possibilità di affiancare ad un soggetto con capacità di agire limitata o addirittura compromessa, una persona in grado di supplire in tutto o in parte ad una serie di adempimenti che la vita quotidiana richiede.
La Legge sopra menzionata ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone non in grado autonomamente di espletare le funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. L’Amministrazione di Sostegno si aggiunge così ad altri istituti già esistenti e volti alla tutela della persona come l’interdizione e l’inabilitazione rispetto ai quali è differente sia per i criteri applicativi sia per gli effetti.
In base all’art. 414 c.c., l’interdizione si ha in caso di abituale infermità di mente tale da rendere il soggetto interessato incapace di provvedere ai propri interessi, pertanto come diretta conseguenza si ha la limitazione totale della capacità del soggetto destinatario della misura. Per l’art. 415c.c, invece, l’inabilitazione si ha quando lo stato mentale di un soggetto non è così grave da doverlo interdire come per es. sordomuti, cieco dalla nascita che non abbia avuto un’idonea educazione, o ancora casi di prodigalità o di abuso di sostanze stupefacenti che vedono il soggetto esposto a gravi rischi e a pregiudizi economici.
La ratio della legge sull’Amministrazione di Sostegno consiste nel volere tutelare e affiancare le persone che per effetto di una limitazione totale o parziale delle proprie capacità hanno difficoltà ad affrontare e gestire la vita quotidiana. L’Amministratore di sostegno agisce nell’interesse del proprio amministrato e lo affianca per esempio negli investimenti di somme di denaro, di gestione di eventuali beni immobili, nella stipula dei contratti, nella scelta di cure o scelte mediche o nella gestione di affari relativi alle proprie attività.
Viste le incombenze che un Amministratore di Sostegno deve compiere è opportuno che nell’atto di nomina dello stesso siano specificati gli interessi, gli affari, e i beni facenti capo all’amministrato per i quali si richiede al Giudice Tutelare l’assistenza e la nomina di un Amministratore di Sostegno. Il nominato deve essere capace di assolvere alle varie e diverse problematiche che la gestione degli interessi di un amministrato richiede.
La richiesta di nomina di un Amministratore di Sostegno deve essere proposta direttamente dalla persona ancorchè incapace o che necessita di essere amministrata oppure dai parenti entro il quarto grado (padre, madre, figli, fratelli sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini); dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore) da un Pubblico Ministero o anche da un Tutore o Curatore. Inoltre, i responsabili dei servizi sociosanitari che direttamente si occupano di assistenza, se vengono a conoscenza di fatti o atti per i quali ravvisano la necessità di nomina di un Amministratore di Sostegno, devono obbligatoriamente presentare un ricorso al Giudice Tutelare competente.
E’ bene precisare che per richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno non basta che un soggetto sia incapace ma è importante che ci siano interessi reali e concreti di diversa natura anche economica che il soggetto incapace non è in grado di compiere da solo.
I vari impegni e la moltitudine di adempimenti che la gestione anche solo di una casa richiede, (bollette, tasse, condominio, manutenzione ecc.) con l’aiuto di un soggetto designato da un Giudice Tutelare come Amministratore di Sostegno sono facilmente sostenibili e soprattutto svolti anche con la valutazione e monitoraggio del Giudice Tutelare presso il quale l’Amministratore di Sostegno periodicamente dovrà rendicontare circa il suo operato straordinario e ordinario.
Confabitare apre un nuovo sportello sulle Amministrazioni di Sostegno offrendo a tutti gli associati la possibilità di confrontarsi, chiedere informazioni circa i necessari adempimenti volti ad introdurre e depositare un atto di nomina con tutti gli allegati necessari. L’Associazione inoltre, anche tramite i propri consulenti, fornirà adeguato supporto a chi già nominato e designato come Amministratore di Sostegno si trovi a gestire beni immobili e necessita di tutti gli aggiornamenti e suggerimenti del caso.
Autore: avv. Luca Santarelli – Consulente Legale Confabitare