Novità legislative sul superbonus

Novità legislative sul superbonus

Sembra che la “politica” non riesca ancora a trovare la quadra sul Superbonus, si è persa la bussola.

Con la legge Finanziaria 2023, nel D.L.212/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.12.23, e quindi in imminente conversione entro il 27.02.2024, in vigore dal 30.12.2023, il legislatore e ritornato a legiferare in materia di Superbonus: “ Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscale di cui agli articoli 119, 119 ter e 121 del dl 19.5.2020 n.34”.

Tuttavia la lettura delle norme in materia, di cui al citato decreto legge, sembrano non essere articolate in una visione sistematica d’insieme – a quanto pare sempre più oscura al legislatore moderno… – partendo da buoni propositi, ma non pervenendo a corrette e concrete soluzioni.

Lo scenario del superbonus in limine della legge finanziaria 2023 era a tutti arcinoto, in quanto nei proclami di esponenti del governo, sin dall’ottobre 2023, risultava chiara la necessità finanziaria di una abolizione drastica della misura del 110%, destinata a cessare per TUTTI, con effetto dal 31.12.2023, attraverso la progressiva applicazione agli interventi di ristrutturazione edilizia delle future aliquote di “decalage”.

Ciò nondimeno risultava chiaro ai più che la definitiva scadenza del beneficio fiscale – anche se fissata da tempo – non potesse di fatto attagliarsi alla situazione concreta del Paese reale, che vede ancora uno spropositato numero di cantieri aperti e non finiti ed un altrettanto pericolo di contenziosi civili e tributari; quanto a quelli di natura penale, i quattro anni della misura in corso, hanno offerto uno scenario desolante, che com’è noto ha portato il legislatore della passata finanziaria ad abolire la cessione dei crediti, immobilizzando una quantità considerevole di operazioni finanziarie non giunte al termine e/o bloccate e che di fatto hanno costituito la punta d’iceberg del problema.

Passando alla rassegna delle misure di cui al decreto 212/23 e sempre che non si verifichino sorprese in sede di conversione, lo scenario è il seguente:
Art.1 Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
innanzitutto il primo comma a scanso di equivoci determina la fine del superbonus al 31.12.2023, in termine di regola generale, in perfetta coerenza ai devastanti effetti economici della misura sulla finanza pubblica, attraverso una voragine di bilancio, stimato in circa 100 miliardi, cioè 3 manovre finanziarie e con conseguenze che si ripercuoteranno nel tempo sul già grave deficit di bilancio dello Stato.

Tuttavia al comma 2^, arriva immediatamente l’eccezione alla regola generale, a parere di chi scrive, foriera di gravi disparità e conseguenti contenziosi nelle compagini condominiali, per effetto di un mancato ragionevole equilibrio nelle “regole del gioco” e sui diritti quesiti.

La misura dispone infatti che: “a valere sulle risorse di cui all’art.9, comma 3 del dl 18.11.22 n.176 poi convertito con modificazioni dalla legge 13.1.23 n.6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1, con un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8 bis.1 del decreto legge 19.5.2020 n.34, convertito con modifiche nella legge 17.7.2020 n.77, per le spese sostenute dal 1.1.24 al 31.10.24, in relazione agli interventi di cui al comma 8 bis primo periodo del citato articolo 119 che entro il 31.12.23 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Il contributo di cui sopra è erogato nei limiti delle risorse disponibili dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità da determinarsi con decreto del Ministro dell’economia e finanze da adottarsi entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi”.

Il successivo articolo 2, riguarda le peculiari situazioni dei comuni colpiti da eventi sismici.
Il comma 3, la revisione della disciplina fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche .
Quanto all’oggetto principale del presente contributo, nella difficoltà interpretativa di lettura conseguente alla sussistenza dei citati richiami legislativi, risulta possibile fare ordine sistematico, in quanto da una parte la misura rappresenta, al di là di ogni disquisizione di comodo, a tutti gli effetti una proroga del superbonus, limitato ad una determinata platea minima di soggetti e con indicazione di un requisito per l’appunto soggettivo connaturato dal reddito di riferimento, inferiore a 15 mila euro, dall’altra all’asseverazione che i lavori eseguiti sino al 31.12.23 abbiamo raggiunto uno stato di avanzamento del 60%.

Infine, come si suol dire, “la ciliegina sulla torta”, la proroga è limitata oltre che soggettivamente anche oggettivamente, entro la misura delle risorse disponibili, demandata ad un successivo decreto di attuazione, funestamente da emanarsi entro il 29-2-24, i nostri avi proferirebbero: “anno bisesto anno funesto” !!!

Lo scenario facile da prefigurare vedrà, come nel recente passato (novembre 2022), delle rapide decisioni da parte degli amministratori di condominio, che avranno il compito di inviare le comunicazioni ai propri condomini, non avendo possibilità di ipotizzare quali siano i soggetti della compagine comune con redditi inferiori ai 15 mila euro, al fine di ricevere le idonee informazioni, unitamente alla necessità di verificare attraverso le asseverazioni, se al 31.12.23 ricorra anche il requisito oggettivo del 60%.

Peraltro, anche i limiti oggettivi del contributo “alle risorse disponibili”, comporteranno una vera e propria “corsa all’oro”, da parte di coloro che vorranno assicurarsi priorità; si sono già avuti precedenti con la messa a disposizioni di altri tipi di bonus non edilizi (piattaforme bloccate, impossibilità di procedere, istruzioni carenti, etc…).

Per sottacere anche sulla discriminazione nell’ambito del medesimo appalto tra coloro che continueranno, almeno auspicabilmente, a ricevere la misura e coloro, che in base alla sola discriminazione soggettiva del reddito, anche in ragione di originarie regole del gioco valide per tutti, ne vedranno il definitivo sacrificio.

Il superbonus 110% nei quasi tre anni di vigore della misura ha dato corso a dibattitti nei salotti televisivi, a disquisizioni tra eminenti giuristi, in un evolversi di circa n.35 differenti provvedimenti legislativi dall’entrata in vigore del decreto.

Avv. Saverio Luppino
Consulente Confabitare

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