NON E’ SANZIONATA LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PROROGA DELLA CEDOLARE SECCA
La Legge n.58/2019 di conversione del DL Crescita elimina la sanzione da 50 e 100 euro per la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.
Si ricorda che per tutte le locazioni, a prescindere dalla cedolare secca, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate, presentando il modello RLI entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Per i contratti con cedolare, al momento di tali adempimenti, non sono dovute imposte, in quanto l’opzione per la cedolare fa sì che le imposte di registro o di bollo sulla proroga e sulla risoluzione siano sostituite dalla tassazione secca.
Il mancato adempimento di questi obblighi di comunicazione a mezzo modello RLI era stato espressamente sanzionato dall’ultimo periodo dell’art.3 comma 3 del Dlgs.23/2011 il quale aveva previsto una sanzione fissa di euro 100 ridotta a 50 euro, se la comunicazione veniva presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Era poi stato specificato, con riferimento al solo caso di proroga, che la mancata presentazione della comunicazione non comportava la revoca dell’opzione esercitata a suo tempo in sede di registrazione del contratto, qualora il contribuente avesse mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti a tale titolo e dichiarando i redditi da cedolare secca nel realtivo quadro della dichiarazione dei redditi.
Ora, con la conversione del decreto crescita (Legge n.58/2019), le sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca vengono soppresse, ma resta la precisazione relativa alla conservazione della cedolare in caso di mancata comunicazione della proroga. Ciò significa, quindi, che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca (che formalmente risulta comunque ancora obbligatoria) non determina più conseguenze, posto che l’opzione per il regime sostitutivo resti valida ed operativa per la durata della proroga, purchè il contribuente tenga un comportamento coerente con la scelta stessa. Inoltre non sono più applicabili le sanzioni di 50/100 euro per la mancata comunicazione.
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione della risoluzione del contratto con cedolare secca, va sottolineato che anch’esso non è più sanzionato. Su questo punto occorre tuttavia fare una riflessione: la mancata comunicazione della risoluzione anticipata del contratto di locazione, da un lato non determina conseguenze in termini sanzionatori, dall’altro rischia però di creare qualche problema al locatore; infatti, a seguito della mancata registrazione del contratto, quest’ultimo risulterebbe ancora in essere in capo al locatore (anche se solo formalmente) con conseguente presunzione di percezione dei relativi canoni di locazione. La registrazione della risoluzione avrebbe l’effetto di rendere edotta l’Agenzia delle Entrate della cessazione del contratto e la conseguente cessazione dell’obbligo dichiarativo del canone ai fini delle imposte dei redditi, evitando così un sicuro accertamento fiscale per omessa dichiarazione del reddito fondiario.
L’abrogazione delle sanzioni dovrebbe applicarsi retroattivamente in applicazione del principio del favor rei e non solo per le violazioni commesse dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge in commento).