MEF: interventi per la casa – fondi anche per il 2018
L’obiettivo è dare un sostegno alle famiglie e ai cittadini, facilitando l’accesso al credito e rilanciando così anche l’economia nazionale.
Le iniziative più significative riguardano:
- Fondo fallimenti immobiliari o Fondo di solidarietà di beni immobili da costruire – Consente di essere risarciti nel caso di fallimento della società costruttrice presso la quale si è acquistato un immobile.
- Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa o Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa – Permette di richiedere la sospensione fino a 18 mesi delle rate sul mutuo acceso su una prima casa.
- Fondo di garanzia per i mutui per l’acquisto ovvero acquisto e ristrutturazione prima casa – Consente di richiedere in banca mutui fino a 250.000 euro per una prima casa accedendo alle garanzie Statali per la metà dell’importo.
FONDO FALLIMENTI
Il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire (altrimenti noto come Fondo Crack Immobiliari) risarcisce le perdite subite da cittadini che hanno acquistato un immobile da una impresa costruttrice poi fallita.
A questo proposito il Dipartimento del Tesoro ricorda che è diritto/dovere di ogni cittadino che acquisti da una impresa costruttrice richiedere il rilascio di un’apposita fidejussione necessaria ad alimentare il Fondo che, altrimenti, si esaurisce. Ciò quindi a tutela dell’intera collettività.
Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all’art. 2, commi 475 e ss, ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Fondo di garanzia per i mutui per l’acquisto ovvero acquisto e ristrutturazione prima casa
Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione, la legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c), ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.
Grazie al Fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto – ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.
Il Fondo, con una dotazione, a regime, di circa 650 milioni (che potrà essere incrementata con contributi di Regioni e altri enti/organismi pubblici), potrà offrire garanzie su finanziamenti ipotecari per un ammontare complessivo stimato in 20 miliardi di euro.
La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti ipotecari.
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e Abi.
È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM (pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le seguenti categorie:
- giovani coppie – dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.
Dott. Pasquale Fallacara
Consulente Fiscale Confabitare