Ma io stavo cenando…

Ma io stavo cenando…

E’ stata una dura giornata di lavoro, ma la vita mi ha riservato una ricompensa: io, mia moglie ed i nostri due figli siamo seduti intorno al tavolo, a gustare una deliziosa cena mentre chiacchieriamo amabilmente. Squilla il telefono. Dico: “Francesca, rispondi tu che deve essere la nonna….”. “Papà chiedono di te…”. Prendo in mano la cornetta del telefono, preoccupato che qualche emergenza possa aver spinto un cliente a cercarmi fino a casa. “Signor Marziano, ma sa che noi possiamo farle spendere molto molto molto meno per la sua connessione ad internet….”. In questi casi, resistere alla crisi isterica è una prova durissima. Eppure, chi tra i lettori non ha vissuto una situazione simile?

Qualche anno fa il nostro legislatore, più attento alle ragioni del mercato piuttosto che non al diritto alla riservatezza dei singoli cittadini, ha deciso di farci traghettare dal cosiddetto sistema dell’opt-in a quello dell’opt-out. In altre parole, mentre prima, per ricevere promozioni commerciali telefoniche era necessario aver prestato preventivamente un consenso specifico ed informato, adesso basta essere presenti su pubblici elenchi telefonici.

Qualche mese dopo questa scellerata scelta del nostro legislatore, è stato istituito il cosiddetto registro delle opposizioni, con l’iscrizione al quale si consegue il diritto a non essere importunati (il che è già di per sé un paradosso). A meno che… Già, perché in molti hanno sperimentato la scarsa efficacia di questa iscrizione.

Questo si spiega, da un lato, con la poca propensione al rispetto delle regole da parte delle società che fanno promozione commerciale, ma, dall’altro, con la possibilità che sia stato fornito uno specifico consenso ad utilizzare il recapito telefonico per finalità promozionali, consenso che non viene cancellato automaticamente dall’iscrizione al registro delle opposizioni.

Capita, infatti, che, a fronte dell’offerta di una “tessera fedeltà” piuttosto che di un gadget, venga richiesto tale consenso, che, tuttavia, si ha diritto di revocare in qualunque momento.

Vi sono, inoltre, alcune regole che l’operatore commerciale deve rispettare: rendere visibile il proprio numero a chi viene chiamato ed esser pronto a dichiarare a quale elenco abbia attinto per entrare in possesso del nostro numero telefonico.

Dunque, proviamo a stilare un vademecum minimo, utile alla difesa dalle telefonate promozionali:

  1. ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI. Si fa con una raccomandata a “Gestore del registro pubblico delle opposizioni – abbonati” ufficio Roma Nomentano – casella postale 7211 – 00162 Roma; oppure inviando un fax al numero 06-54224822; oppure inviando una mail a abbonati.rpo@fub.it; oppure telefonando al numero verde 800.265.265; oppure compilando l’apposito modulo reperibile nell’apposita “area abbonato” sul sito www.registrodelleopposizioni.it.;
  2. Dopo essersi iscritti al registro, REVOCARE EVENTUALI CONSENSI di cui si conservi memoria (per farlo è sufficiente inviare una raccomandata al soggetto cui il consenso è stato fornito);
  3. INTERROGARE L’OPERATORE TELEFONICO chiedendogli chi gli abbia fornito il nostro numero;
  4. PRENDERE NOTA del numero di telefono da cui veniamo chiamati, del giorno e dell’ora in cui riceviamo la chiamata e dell’azienda i cui beni o servizi vengono promossi nel corso della telefonata.

Una volta che si sia proceduto all’iscrizione al registro delle opposizioni e siano stati revocati gli eventuali consensi prestati, laddove si continui a ricevere telefonate promozionali, vi sono tutti i presupposti per ottenere la tutela delle proprie ragioni.

Il destinatario delle telefonate potrà, a quel punto, rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, sul cui sito www.garanteprivacy.it è possibile reperire appositi moduli per la segnalazione. Tali moduli, debitamente compilati, potranno essere inviati all’Autorità stessa via fax (allo 06-696773785) o via mail (all’indirizzo urp@gpdp.it oppure urp@pec.gpdp.it) o con raccomandata (all’indirizzo “Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio, 121 – 00186 Roma).

L’Autorità Garante potrà comminare all’azienda che ha svolto la promozione commerciale illecita una multa.

Tuttavia, affinché il diritto individuale alla privacy che è stato violato possa ricevere l’adeguato ristoro sarà necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Infatti, in base a quanto prescritto dall’art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali, chi è stato leso a seguito dell’attività di trattamento dei dati personali che lo riguardano può ottenere, in sede giudiziaria, il risarcimento dei danni, anche non economici. Questo significa che l’autorità giudiziaria dovrà condannare l’azienda che ha svolto l’attività di promozione commerciale secondo modalità non consentite a pagare a chi abbia subito gli effetti di tale attività (cioé a chi abbia ricevuto la sgradita telefonata) un importo (pur simbolico che sia) determinato in via equitativa, a titolo di risarcimento dal danno subito.

 

Autore: Avv. Flavio Marziano _ Consulente legale Confabitare

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