Legge di Bilancio 2017
Legge di bilancio 2017, le novità per il settore immobiliare
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.’16, la legge 11.12.’16, n. 232 contenente bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
Le norme che maggiormente interessano il settore immobiliare vengono di seguito brevemente riassunte, mentre le novità apportate alle varie detrazioni fiscali inerenti il comparto (quali le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, l’ecobonus, il sismabonus ecc.) sono contenute in un’apposita tabella scaricabile cliccando qui.
Art. 1 – Comma 36
Si prevede che il versamento della ritenuta del 4% (quella che il condominio, quale sostituto di imposta, deve operare sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa) vada effettuato dal condominio quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Nel caso in cui non si raggiunga tale importo, il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.
Art. 1 – Comma 36
Viene previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa, debba essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1, art. 11, d.lgs. 18.12. ’97, n. 471, e cioè con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
Art. 1 – Comma 40
Per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è fissato in 90 euro (contro i 100 euro previsti per il 2016).
Art. 1 – Comma 42, lett. a)
Viene prorogata anche per il 2017 la norma che vieta ai Comuni di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali (eccetto la tassa sui rifiuti) rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 (la sospensione non si applica per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto).
Art. 1 – Comma 42, lett. b)
Viene previsto che i Comuni possano “mantenere” per l’anno 2017 – con espressa deliberazione del Consiglio comunale – la stessa maggiorazione della Tasi confermata per l’anno 2016. Ciò vuol dire che anche per il 2017, come già accaduto per il 2016, vi è la possibilità di disporre la maggiorazione dello 0,8 per mille da parte dei Comuni che nel 2015 abbiano utilizzato tale maggiorazione per immobili soggetti dal 2016 alla Tasi, e cioè: abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e gli altri immobili.
Art. 1 – Comma 44
Si stabilisce che per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1, d.lgs. 29.3.’04, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Art. 1 – Comma 454
Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’art. 151 del testo unico di cui al d. lgs. 18.8.’00, n. 267, è differito al 28.2.2017 (la norma richiamata fissa tale termine al 31 dicembre di ciascun anno). Ciò vuol dire che slitta a tale data anche il termine entro il quale i Comuni devono deliberare le aliquote dei tributi locali, quali, fra gli altri, Imu, Tasi e Tari.
Art. 1 – Comma 460
A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6.6.’01, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano.
Art. 1 – Comma 460
Viene previsto che le disposizioni della legge di stabilità 2016 in materia di assegnazione agevolata di immobili ai soci (cfr. Cn genn. ’16) si applichino anche alle assegnazioni (oltre che alle trasformazioni e alle cessioni) poste in essere successivamente al 30.9.’16 ed entro il 30.9.’17. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva prevista vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.’17 ed entro il 16.6.’18.