L’anticipo sui consumi del gas è sempre fruttifero
Giudice di pace di Velletri afferma un principio che coinvolge milioni di utenti del servizio di erogazione del gas in Italia. L’anticipo sui consumi del gas è sempre fruttifero. In forza di questo principio milioni di utenti potranno ottenere la restituzione di importi variabili tra 40 ed i 50 euro.
Il Giudice di Pace di Velletri, con una sentenza del mese di ottobre 2008, emessa a seguito di una causa “pilota” promossa da un avvocato dell’associazione Avvocati Giusconsumeristi Italiani ha accolto la domanda di un utente del servizio di erogazione del gas che aveva chiesto la restituzione di un importo, definito Anticipo sui consumi del gas, corrisposto al momento dell’allaccio ben 18 anni prima. Il Giudice ha condannato la società Italcogim Energie S.p.A. a pagare gli interessi legali calcolati sulla somma, pagata nel lontano 31 maggio 1990 e restituita dalla erogatrice con la fattura del 21 luglio 2003 per un importo totale, in interessi, ad oggi, di € 33,90.
LA QUESTIONE COLLETTIVA
- a partire dagli anni ‘80, ’90, milioni di cittadini hanno sottoscritto, con le società di erogazione del gas, contratti di utenza che prevedevano, al momento dell’allaccio, la corresponsione di una somma definita “Anticipo sui consumi gas”;
- si trattava, in genere, di importi variabili, all’epoca, tra Lire 50.000 e Lire 100.000;
- con le fatture di giugno-luglio dell’anno 2003, a seguito di una delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tutte le società erogatrici sono state costrette a restituire la somma versata a titolo di Anticipo sui consumi del gas versata dagli utenti al momento dell’attivazione del contratto;
- tutte le società di erogazione del gas hanno restituito detta somma, a milioni di utenti, senza alcuna corresponsione di interessi legali;
- di fatto, pertanto, le società hanno conservato tali somme nei loro istituti bancari, percependone cospicui interessi, per 15 – 20 anni utilizzando denari appartenenti alla collettività degli utenti;
- e società di erogazione hanno sempre sostenuto, pretestuosamente, che Anticipo sui consumi del gas (ACG) [considerato INFRUTTIFERO] e Deposito cauzionale [considerato FRUTTIFERO], avrebbero natura totalmente diversa;
- secondo la tesi delle società mentre il Deposito cauzionale tende a garantire l’esatto adempimento dell’obbligazione da parte dell’utente, l’Anticipo consumo gas, in quanto acconto sulla fornitura, si giustificherebbe in quanto compenserebbe il differimento della fatturazione, e quindi del conseguimento del corrispettivo da parte delle Società che somministrano il gas, rispetto alla erogazione anticipata del servizio;
- sempre secondo le società, la differente natura dell’Anticipo sui consumi del gas rispetto al Deposito cauzionale sarebbe confermata altresì dal fatto che l’Anticipo consumo gas è assoggettato ad IVA, mentre il Deposito cauzionale non è assoggettato ad IVA.
IL PRINCIPIO AFFERMATO
Il principio affermato dal Giudice di Pace di Velletri assume grande importanza collettiva perché afferma che la funzione dell’Anticipo sui consumi non è quella indicata dalle società bensì quella di “garanzia del pagamento” ed in quanto tale non si capisce il motivo per cui detta somma debba essere ritenuta infruttifera.
Tale affermazione conferma pienamente quanto sostenuto dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas secondo cui, l’Anticipo sui consumi del gas, non essendo espressamente previsto dal codice civile o da altre norme speciali non ha una giustificazione fondata, poiché tutti i costi attinenti la fornitura del servizio (compreso quello relativo al differimento temporale tra la fruizione del servizio e la fatturazione) sono già riconosciuti in tariffa.