L’aggiornamento ISTAT nelle locazioni commerciali
È sotto gli occhi di tutti in questi ultimi tempi la crescita dell’inflazione, che dà luogo a importanti conseguenze anche nel campo delle locazioni, poiché modifica sensibilmente l’equilibrio tra le posizioni delle parti relativamente ai contratti in corso.
Esamineremo di seguito come la legge disciplini l’aggiornamento Istat del canone nelle locazioni commerciali, ovvero nelle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione.
La locazione commerciale è disciplinata dal titolo I°, capo II° della legge 27 luglio 1978 n° 392, cd. legge dell’equo canone.
L’art. 27 di detta legge stabilisce che la durata della locazione non può essere inferiore a sei anni, tacitamente rinnovabili.
Il successivo art. 32 disciplina l’aggiornamento Istat del canone di locazione, prevendendo che tale aggiornamento non possa essere superiore al 75% delle variazioni del potere di acquisto della moneta accertate dall’Istat nell’arco dell’anno precedente. Tale variazione in aumento del canone (nella misura, come detto, non superiore al 75%) va applicata ai soli contratti di locazione aventi una durata non superiore a quella prevista dall’articolo 27 (ovvero anni sei, tacitamente rinnovabili).
Da quanto sopra, emerge un’importante conseguenza di favore per il locatore, poiché se il proprietario pattuisce con il conduttore una durata superiore al termine minimo ovvero una durata superiore a sei anni, tacitamente rinnovabili, può legittimamente richiedere l’aggiornamento Istat nella misura massima ovvero pari al 100 % delle variazioni del potere di acquisto della moneta accertate dall’Istat nell’arco dell’anno precedente come peraltro avviene anche nelle locazioni abitative disciplinate dal comma 1 dell’art. 2 della l. n. 431/1998.
Infine, è bene ricordare che la richiesta di applicazione dell’aggiornamento deve essere formulata al conduttore ogni anno, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Avv. Lucia Caneve
Consulente Confabitare