La restituzione dell’immobile in comodato
Il comodato d’uso è un contratto con cui una parte, il comodante, concede all’altra, il comodatario, l’uso gratuito di un bene, con l’obbligo per quest’ultimo di restituirlo alla scadenza del termine convenuto o al raggiungimento dello scopo per cui il comodato è stato concesso. Questo contratto è molto diffuso soprattutto per immobili, e la sua semplicità lo rende uno strumento utile sia per finalità familiari che per situazioni temporanee.
Peculiari forme di comodato diffuse nel mercato immobiliare sono quello precario e di casa familiare.
Nel comodato precario non viene stabilito un termine preciso per la restituzione dell’immobile. In questo caso, il comodante può richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento, senza dover attendere una scadenza. L’unica condizione è che il comodante debba concedere al comodatario un tempo ragionevole per lasciare l’immobile. Questo tipo di comodato è caratterizzato da una maggiore flessibilità per il comodante, che può riprendere possesso dell’immobile quando lo ritiene necessario.
Il comodato ad uso familiare, invece, è spesso concesso per soddisfare le esigenze abitative di un familiare (ad esempio, un figlio). In questo caso, anche se non è prevista una scadenza esatta, il comodatario ha diritto a rimanere nell’immobile fintanto che sussiste il bisogno abitativo che giustifica la concessione del bene. Il comodante, tuttavia, può esigere la restituzione anticipata del bene in presenza di una sua necessità sopravvenuta, urgente ed imprevista.
Se il comodatario si rifiuta di ottemperare alla legittima richiesta di restituzione del bene, il comodante può rivolgersi al Tribunale per tutelare i propri diritti. Il comodante dovrà dapprima tentare bonariamente la definizione della vertenza con l’ausilio di un legale, nella procedura di mediazione, da esperire obbligatoriamente.
Ove la mediazione esiti negativamente, il comodante può chiedere al Tribunale una pronuncia di condanna, del comodatario, al rilascio dell’immobile. Al comodatario può essere altresì richiesto il risarcimento del danno patito a seguito dell’inadempimento. Può essere riconosciuta, per tutto il periodo di occupazione illegittima del bene, un’indennità, solitamente parametrata al canone di locazione; inoltre, il comodante può avere diritto al risarcimento dell’ulteriore danno patito, come nel caso di una compravendita immobiliare ritardata, o addirittura fallita, a causa della protratta occupazione del bene.
In conclusione, il comodato è uno strumento utile e flessibile per la concessione di immobili in uso gratuito. È consigliato regolare il rapporto con un contratto scritto e chiaro, che stabilisca i termini e le condizioni per evitare controversie e facilitare il rilascio dell’immobile quando necessario.
Avv. Luigi Maccarrone
Consulente di Confabitare