La clausola “solve et repete”
Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (art.1460 c.c.).
Un tipico esempio di contratto a prestazioni corrispettive è la locazione, in cui il proprietario deve garantire il godimento dell’immobile e, in cambio, il conduttore deve pagare periodicamente il canone.
La norma sopra citata permette ad un contraente, in caso di inadempimento dell’altro, di sospendere o ridurre la propria prestazione. Ed infatti, può capitare che il pagamento del canone sia ridotto o ritardato dal conduttore, giustificando tale atto come risposta ad un inadempimento del locatore (ad esempio, la mancata esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione).
Talvolta, tuttavia, la sospensione del pagamento del canone può essere invocata in maniera pretestuosa, così, di fatto, non garantendo quella rendita periodica su cui il locatore fa affidamento. Per prevenire tale evenienza, nel contratto si può pattuire la c.d. clausola “solve et repete”, con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di sospendere o ritardare la prestazione dovuta. Fermo ovviamente il diritto del conduttore di far valere davanti al giudice un eventuale inadempimento del locatore, con tale pattuizione, tuttavia, il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato.
Avv. Luigi Maccarrone
Consulente di Confabitare