Il mio inquilino, in seguito allo sfratto, ha rilasciato la casa in condizioni drammatiche, piena di rifiuti, cosa posso fare per recuperare i costi che sosterrò per il ripristino?
Il giorno previsto per il rilascio dell’immobile (alla presenza di un fabbro per la sostituzione della serratura e possibilmente di un idraulico per constatare eventuali intasamenti o rotture che spesso non sono facilmente individuabili da un occhio non esperto) l’ufficiale giudiziario accederà presso l’appartamento e redigerà un verbale che descrive lo stato dei luoghi; ciò anche al fine di poter consentire al locatore di recuperare i costi per i danni subiti dalla casa e pertinenze. Importante far verbalizzare anche lo stato di un eventuale garage e cantina poiché, se venissero restituiti colmi di beni del conduttore, e ciò non venisse indicato nel verbale dell’ufficiale giudiziario, i costi per lo svuotamento e per lo smaltimento dei rifiuti sarebbero a carico del locatore, impossibilitato a provare l’appartenenza degli stessi al conduttore. Il proprietario, compatibilmente con quanto previsto dal contratto sottoscritto, potrà recuperare (oltre agli eventuali canoni e spese di condominio insolute) i costi sostenuti per ripristinare l’appartamento (per l’impresa di pulizie, smaltimento mobili fatiscenti, ripristino danni etc.) per tramite di una procedura abbastanza lesta: il ricorso ex art. 447 bis; trattasi di un procedimento speciale i cui costi sono inferiori rispetto ad un giudizio ordinario e che ricadranno in linea di massima sul conduttore inadempiente alla fine del giudizio. Per poterlo azionare occorre avere 1) la fattura (o preventivi) per ogni voce di costo sostenuta (fabbro che ha cambiato la serratura, impresa di pulizie, muratore, manutentore della caldaia in caso di omesse revisioni, etc.), 2) un verbale di consegna dell’immobile chiaro e sottoscritto tra le parti all’inizio della locazione, meglio ancora se 3) le fotografie della casa al momento della consegna.