Il condomino non può trasformare il tetto condominiale in un lastrico solare a suo uso esclusivo
Recita l’art. 1102, primo comma, c.c. rubricato uso della cosa comune: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.”
La norma non è stata interessata dalla legge n. 220/2012, la così detta “riforma” del condominio, anche se l’inserimento dell’art. 1117-quater dedicato alla tutela della destinazione d’uso delle parti comuni ne diminuirà grandemente la portata applicativa in ambito condominiale .E’ bene ricordare, infatti, che l’art. 1102 c.c. è dettato in materia di comunione ma è applicabile al condominio in virtù di quanto disposto dall’art. 1139 c.c.
Nessun condomino, quindi ivi compreso il proprietario dell’ultimo piano, senza il consenso scritto di tutti gli altri comproprietari, può trasformare il tetto condominiale in un lastrico solare di uso esclusivo.