Focus sui contratti a canone concordato
Articolo 1. La normativa attualmente in vigore in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, ovvero la Legge 431 del 1998, disciplina, all’articolo 2, due tipologie di contratto: i contratti a canone libero, ovvero i contratti nei quali le parti sono libere di determinare il canone di locazione sulla base dei valori di mercato, la cui durata non può essere inferiore a quattro anni rinnovabili di ulteriori quattro – fatti salvi i casi tassativamente previsti dall’articolo 3 della medesima legge nei quali è possibile inviare disdetta alla prima scadenza – ed i contratti a canone “concordato”.
In questa ultima tipologia di contratti la durata ed il valore del canone, oltre ad altre condizioni contrattuali, sono definite sulla base di quanto stabilito in appositi accordi raggiunti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Gli accordi di cui si tratta stabiliscono quindi la durata, che non può comunque essere inferiore a tre anni, tipico esempio il contratto tre anni più due – ad eccezione dei contratti stipulati per esigenze transitorie (studenti e lavoratori) previsti dall’articolo 5 della medesima norma – ed il valore del canone.
Per la determinazione del valore del canone gli accordi territoriali fanno riferimento, sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto ministeriale, a diversi parametri tra i quali ad esempio l’area di ubicazione e la categoria catastale ma anche lo stato manutentivo dell’immobile e dell’intero stabile, la presenza di pertinenze e di servizi quali aree verdi, e altri parametri citati negli accordi.
Gli accordi vengono rinnovati ogni tre anni.
La norma prevede anche la possibilità, per i Comuni, di stabilire aliquote IMU più favorevoli per i proprietari che affittano a canone concordato.
I contratti a canone concordato, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, devono inoltre essere asseverati dalle associazioni i firmatarie dell’accordo territoriale.
Avv. Roberta Tonelli consulente legale Confabitare