Dal 1° gennaio 2014 nuovo assetto dell’imposta di registro

Dal 1° gennaio 2014 nuovo assetto dell’imposta di registro

Dal 1° gennaio 2014 nuovo scenario per le imposte di registro, ipotecarie e catastali che porterà sconti ma anche rincari. La rivoluzione in vista è frutto del decreto Istruzione approvato dal Governo (Dl 104/20013 pubblicato sulla G.U. del 12/09/2013) che si innesca sul federalismo municipale (Dlgs 23/2011 art.10).

A partire dal 1° gennaio 2014, in luogo delle molteplici aliquote dell’imposta di registro oggi applicabile, per i trasferimenti immobiliari si applicheranno solo due aliquote:

  • -2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle accatastate in A1,A8 o A9) in presenza delle condizioni per l’agevolazione prima casa;
  • -9% in tutti gli altri casi.

La nuova normativa prevede poi l’abrogazione di tutte le agevolazioni previste attualmente: si tratta ad esempio di quelle previste per la piccola proprietà contadina, per i terreni montani, per i trasferimenti di edifici storici tra privati, per i procedimenti di separazione e di divorzio.

In tema di imposte ipotecarie e catastali, si passerà dall’attuale misura ( proporzionale del 2% e dell’1% o dell’importo fisso di Euro 168 a seconda dei casi) all’importo fisso di 50 Euro per ciascuna.

Si passerà poi all’importo di 200 Euro in tutti i casi in cui oggi l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168 Euro come nel caso dei contratti di comodato di immobili.

Sempre dal 1° gennaio 2014 varierà la definizione di abitazione non di lusso al fine di poter beneficiare del trattamento di favore previsto per l’acquisto di immobili aventi le caratteristiche di prima casa in tema di imposta di registro e ipocatastale. In futuro tale definizione non sarà più legata alle caratteristiche dell’immobile in termini di superficie utile o della presenza o meno di piscine o campi da tennis come avviene attualmente, ma si farà riferimento solo alla categoria catastale: saranno considerate di lusso quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.

Calando la nuova imposizione ai casi concreti si evidenzia una diminuzione di tassazione in ambito di rapporti fra privati, ma un aumento nel caso in cui si acquisti un immobile per il quale è oggi prevista un’agevolazione in futuro abolita.

Ad esempio i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti non in possesso della qualifica di coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali) finora tassati al 18% (15% imposta di registro, 2% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale) passeranno ad un’imposizione totale del 9% + 100 Euro a titolo di imposte ipotecarie e catastale, con un consistente risparmio di imposta. Se gli acquirenti potessero fregiarsi della qualifica di coltivatori diretti o IAP passerebbero da un’imposizione agevolata di 168 Euro (imposta di registro)+168 (imposta ipotecaria)+1% (imposta catastale), all’imposizione ordinaria del 9% (imposta di registro) + 100 Euro di imposte ipotecarie e catastali con un forte aggravio di tassazione.

Nell’ambito dei terreni edificabili si assiste invece ad un beneficio per il contribuente in quanto all’attuale 8% di imposta di registro + 2% ipotecaria + 1% catastale, si passerà al 9% imposta di registro + 100 Euro ipocatastali.

Nell’ambito dei fabbricati compravenduti da privati con le caratteristiche di prima casa oggi tassati al 3% (imposta di registro) + 168 Euro (imposta catastale) + 168 Euro (imposta ipotecaria), la nuova tassazione prevede un’imposta di registro del 2% + 100 Euro di imposte ipocatastali con un beneficio quindi in capo al contribuente. Se l’immobile invece è una seconda casa o un’immobile non abitativo (es.negozio) e la compravendita avviene sempre tra privati la tassazione passerà dall’attuale 10% (7% imposta di registro + 2% ipotecaria + 1% catastale) al 9% per l’imposta di registro + 100 Euro di ipocatastale generando anche in questo caso un risparmio di imposte.

La maggiore tassazione la si evidenzierà invece nel caso in cui oggetto della compravendita saranno ad esempio:

  • – immobili vincolati per pregi storico-artistici non aventi per l’acquirente le caratteristiche prima casa in quanto l’imposta di registro passerà dall’attuale 3% + 2% ipotecaria + 1% catastale al futuro 9%+ 100 Euro ipocatastale.
  • – procedimenti di separazione e di divorzio oggi esenti da ogni tributo ma dal 1° gennaio 2014 “puniti” con un imposta di registro del 3% se l’immobile oggetto di trasferimento ha per l’acquirente i requisiti prima casa o del 9% in caso contrario oltre a 100 Euro di ipocatastali per entrambe le ipotesi.

Nel caso in cui l’immobile oggetto di compravendita sia venduto da un’impresa al privato occorre rammentare che l’imposta di registro è dovuta in misura percentuale solo relativamente agli atti esenti IVA; diversamente, qualora l’atto sia imponibile IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Calando tale considerazione nell’ambito della futura nuova imposizione, che comunque non modifica la normativa IVA sui trasferimenti immobiliari, si può dedurre che:

  • – in caso di compravendita di immobile abitativo soggetta ad IVA, la futura imposizione comporterà un leggero aumento di tassazione in termini di imposte in quanto le attuali imposte fisse di Euro 168,00 ipotecarie e catastali aumenteranno ad Euro 200,00 ciascuna. Nel caso in cui, invece, l’atto sia esente IVA all’attuale tassazione del 7% a titolo di imposta di registro + 2% ipotecaria + 1% catastale, si sostituirà in futuro quella del 9% per l’imposta di registro + 100 Euro a titolo di ipocatastale con un leggero risparmio di imposte.

 

 Autore: dott. Alessandro Notari – Presidente nazionale Centro Studi Fiscale Confabitare

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