Contratti di locazione e dati catastali

Contratti di locazione e dati catastali

Per fronteggiare il fenomeno dei c.d. “immobili fantasma”, il comma 15 dell’articolo 19 del Decreto Legge 78/2010 ha introdotto dal 1° luglio 2010, per tutti coloro che devono registrare contratti di locazione e di affitto di beni immobili, l’obbligo di indicare nella richiesta di registrazione i dati catastali relativi agli immobili stessi pena l’applicazione, in caso di mancata o errata indicazione, di una sanzione pecuniaria compresa tra il 120 e il 240% dell’importo dell’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto.

La ratio della norma risulta chiara.

Da un lato, si impedirà così che possano essere registrati contratti di locazione e di affitto relativi ad immobili non accatastati; dall’altro, si incentiverà la regolarizzazione di immobili ad oggi non ancora accatastati. L’obbligo si riferisce non solo alla stipulazione di nuovi contratti, ma anche ai contratti che hanno ad oggetto la cessione, la risoluzione e la proroga di contratti di locazione e di affitto in corso, e riguarda tutti i contratti, sia scritti che verbali, relativi a beni immobili – fabbricati e terreni -esistenti nel territorio italiano. Per venire incontro a tali esigenze, l’agenzia delle Entrate ha sia aggiornato il Mod. 69 (il modulo cartaceo per la richiesta di registrazione dei contratti finora adottato) che predisposto un nuovo modello chiamato C.D.C. (Comunicazione Dati Catastali) che dovrà per ora essere presentato in forma cartacea ed entro 20 giorni dal versamento che attesta l’avvenuta cessione, risoluzione o proroga del contratto di locazione o di affitto. Successivamente per via telematica, quando il relativo servizio sarà dall’Agenzia reso disponibile, contestualmente al versamento. I nuovi modelli sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione “Modulistica – Modelli in uso presso gli Uffici”, oppure gratuitamente presso gli uffici dell’Agenzia stessa.

L’Agenzia delle Entrate, andando oltre alle determinazioni della nuova normativa, ha poi disposto che l’obbligo di indicare i dati di identificazione catastale degli immobili venga esteso anche ai contratti di comodato.

Va da sé che per risalire ai dati catastali dell’immobile si andranno a verificare gli atti di acquisto degli immobili, a titolo oneroso o gratuito (rogiti, donazioni, dichiarazioni di successione) dove questi elementi sono necessariamente indicati. Occorre però avvertire che i dati così ottenuti potrebbero non essere corretti e aggiornati per i più svariati motivi: la soluzione migliore è quella di richiedere un certificato catastale aggiornato all’Ufficio competente, ovvero all’Agenzia del Territorio.

Autore: avv. William Carboni – Consulente legale Confabitare

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