Bonus detrazione fiscale del 65%, i Condomini incapienti possono cedere il credito ai fornitori
La Legge di stabilità per il 2016 all’articolo 1, comma 74 che ha prorogato la possibilità di fruire anche per l’anno 2016 della detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% delle spese sostenute (ad esempio la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento*, il miglioramento termico dell’edificio – coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi -; l’installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) prevede che “per le spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza possono “optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi”.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22/03/2016 “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”, detta le modalità attuative della norma, cui devono attenersi i contribuenti interessati (articolo 11, comma 2, e articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR), il condominio (tramite l’amministratore o il condomino incaricato) e i fornitori che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spesa a carico del singolo condomino.
In pratica tale disposizione riguarda esclusivamente:
- le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% ) eseguiti su parti comuni di edifici condominiali;
- i soli contribuenti che ricadono nella cosiddetta “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi da imposizione ai fini IRPEF per espressa previsione (ad es. in quanto titolari unicamente di redditi di pensione non superiori ad Euro 7.500,00 redditi di terreni fino a Euro 185,92 e il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze), i titolari di redditi di lavoro dipendente fino ad Euro 8.000,00 (in relazione ai quali le detrazioni spettanti, pari ad Euro 1.880,00 determina l’azzeramento dell’imposta lorda o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di lavoro dipendente o assimilato cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a) del D.P.R. 917/1986). Il punto 2.1 del provvedimento attuativo, specifica che tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili, quindi nell’anno 2015;
- i fornitori (imprese e ditte) che hanno eseguito i lavori condominiali fornendo beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e che ricevono il credito a titolo di pagamento di quote di spese da loro addebitate.
Il punto 3 del nuovo provvedimento n. 43434/2016, determina che il credito cedibile è pari al 65% delle spese agevolabili per interventi di riqualificazione energetica sostenute da parte di ciascun condòmino incapiente nel corso del 2016, in base alle tabelle millesimali di ripartizione delle spese.
Ai fini della cessione del credito, è comunque necessario che il condominio effettui entro il 31/12/2016 tramite bonifico postale o bancario (previsto dall’art. 4 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni) il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito.
La cessione del credito risulta ora possibile anche per spese pagate nell’anno 2016 ma relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati in anni precedenti.
I condòmini che intendono cedere il credito devono manifestare la loro volontà attraverso un’apposita indicazione in sede di delibera assembleare di approvazione degli interventi di riqualificazione energetica o tramite una specifica comunicazione inviata al condominio. L’amministratore del condominio o il condomino incaricato, deve provvedere a darne comunicazione ai fornitori.
Ricevuta la proposta da parte del condominio, i fornitori devono comunicare in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e i servizi prestati relativi agli interventi di riqualificazione energetica effettuati.
I fornitori possono utilizzare il credito così ottenuto in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10/04/2017, esclusivamente tramite compensazione nel modello F24 da inviarsi tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia delle entrate comunicherà con risoluzione il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24.
Allo scopo di monitorare e di rendere efficace la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate istituisce un nuovo adempimento, posto a carico del condominio.
In particolare, il punto 5 del provvedimento protocollo n. 43434 prevede che il condominio debba trasmettere tramite apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni dell’edificio;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di tali spese;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, entro il 31/03/2017 direttamente da parte del condominio o tramite intermediari abilitati.
Il condominio è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.È importante ricordare che, in base al punto 5.4 del provvedimento in esame, l’invio della comunicazione telematica da parte del condominio è requisito necessario per rendere efficace la cessione del credito, quindi in mancanza dell’invio tutta l’operazione di cessione del credito diviene inefficace. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento disciplina i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che nel caso in cui la detrazione non spetti al condòmino, il recupero del relativo importo, oltre a sanzioni e interessi, sarà posto in capo a costui, mentre nel caso in cui sia il fornitore a fruirne in modo indebito, il recupero di imposta, sanzioni ed interessi sarà effettuato a carico dello stesso fornitore.
Alcuni riferimenti normativi:
- Articolo 16 bis del Testo unico delle imposte dirette 917/1986 Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
- Articolo 1, commi 344, 345, 346, 347 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007)
- Articolo 11 del Dl 83/2012 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
- Articolo 14 del Dl 63/2013 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
- Provvedimento del 22 marzo 2016 Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, co. 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208
- Provvedimento del 06/05/2009 Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nonché delle modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’Enea
- Provvedimento del 21/12/2009 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta
- Circolare n. 29/E del 18/09/2013 Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici – Detrazioni
- Risoluzione n.3 del 26/01/2010 Istanza di interpello – Regione Piemonte – Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n.296 del 2006)
*Con la legge di stabilità 2016 l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unita’ abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Autore: Dott Pasquale Fallacara _ Consulente fiscale Confabitare