Annullata una doppia tassazione su contratto di locazione: una duplicazione di imposta rigettata dalla Suprema Corte di Cassazione

Annullata una doppia tassazione su contratto di locazione: una duplicazione di imposta rigettata dalla Suprema Corte di Cassazione

Alcuni locatori hanno inserito nel contratto di locazione (a canone libero) la clausola penale e cioè una clausola che preveda una penale da pagarsi al locatore in caso di inadempimento del conduttore; di fatto si tratta di predefinire il risarcimento del danno che potrebbe spettare al locatore. L’inadempimento del conduttore, laddove avvenga, provoca un danno all’altra parte.

La clausola penale serve a ristorare il danno patito e, quindi, non produce una ricchezza ulteriore per il locatore. Agenzia delle Entrate di Bologna ha inviato ad un locatore (tesserato Confabitare) la richiesta di pagamento di un’imposta, ulteriore rispetto alla registrazione del contratto, sulla scorta che la suddetta clausola penale – ritenendola produttrice di ricchezza per il locatore – avrebbe dovuto essere tassata stante la sua natura asseritamente autonoma, ex art. 21 TUR. La Cassazione è intervenuta sul punto nel Novembre 2023 – dirimendo un contrasto giurisprudenziale – e ha stabilito che la clausola penale è accessoria al contratto di locazione, non ha natura autonoma, e pertanto non è tassabile ulteriormente rispetto al contratto.

Gli avvisi di liquidazione notificati ai tesserati di Confabitare in un caso sono stati annullati in autotutela, in un altro sono stati annullati dal Giudice della Corte Tributaria di Bologna di I grado, con refusione alle spese di procedura in favore del locatore ricorrente. In un altro caso il tesserato si era rivolto ad un professionista non esperto della materia, che lo ha consigliato di pagare l’avviso di liquidazione stante l’importo asseritamente “contenuto” richiesto da ADE ed il timore conseguente ad una possibile compensazione delle spese legali per la procedura, ovvero condanna al rimborso in caso di soccombenza; ricordiamo che dopo il pagamento dell’avviso di liquidazione la sua impugnazione non è più consentita, pertanto, un eventuale ricorso proposto per l’annullamento dell’avviso di liquidazione sarebbe inammissibile. Il caso ci insegna che approfondire con Confabitare in consulenza gratuita un eventuale dubbio e verificare la bontà delle proprie ragioni, può implicare una pronta soluzione del caso.

Avv. Anna Maria Cesari -consulente Confabitare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA