Amministratore e carica

Faccio una semplice domanda: quanto dura in carica l’amministratore e il rinnovo vale per sempre?

Una lettrice

La domanda è breve, ma non semplice. La nomina dell’amministratore deve avvenire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea che a sua volta rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 commi 4 e 2 codice civile). Viene nominato per un anno (contabile) e alla scadenza si rinnova per uguale durata (art. 1129 comma 10 codice civile). Sul punto sono sorte due diverse valutazioni interpretative-dottrinali. C’è chi ritiene che il rinnovo operi di anno in anno senza limitazioni di tempo. Questo anche perchè l’assemblea può in ogni tempo revocare l’amministratore. L’articolo 1129 comma 11 codice civile recita “La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio” (le maggioranze del regolamento non possono mai essere inferiori a quelle di legge, se lo sono si intendono applicabili quelle dell’articolo 1136 commi 4 e 2 codice civile). Quanto sopra prescinde dalla revoca legata a gravi inadempienze e/o addebiti professionali per i quali, in difetto della volontà assembleare, decide il giudice. L’altra interpretazione è che il rinnovo opera per un solo anno, così che poi in modo turnario l’assemblea deve tornare a decidere, con le maggioranze previste, la conferma dell’amministratore o la nomina di altro professionista. In pratica, si vedono applicare entrambi i principi.

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