Ammanco di cassa

Avrei necessità di una consulenza su ammanco di cassa e possibilità di far dimettere l’amministratore dal giudice tutelare.

S.R.

Gentile lettrice, l’ammanco di cassa è fatto rilevante sia da un punto di vista civile che penale.
Infatti denota che i denari versati dai condomini per far fronte alle spese sono stati utilizzati dall’amministratore per altre finalità e nell’interesse di soggetto diverso dal condominio.
Con la Legge 220/2012 il condominio ha l’obbligo di avere un conto corrente e l’amministratore “è obbligato” (art. 1129 comma 7 c.c.) a farvi transitare tutte le somme ricevute e/o erogate dal condominio. Se dei soldi escono per interessi diversi scatta il “fatto” giuridicamente rilevante.
Per la revoca, l’art. 1129 comma 11 c.c. è chiaro: il condominio può revocare in ogni tempo l’amministratore, insomma non c’è alcun cordone ombelicale. In caso si verifichino irregolarità lo stesso dato normativo legittima anche il singolo condomino a chiedere la convocazione dell’assemblea con l’ordine del giorno “Revoca amministratore per grave irregolarità.
Se l’amministratore dovesse ricevere protezione dalla maggioranza dei condomini contrari alla revoca, quello stesso condomino in possesso di documenti e di prove può legitimamente rivolgersi al giudice della volontaria giurisdizione affinché provveda alla revoca.
Le spese di tale procedimento (se accolto) sono rimesse in capo al condominio con diritto di rivalsa sull’amministratore revocato.

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