Delibere Assembleari nulle e/o annullabili e loro sanabilita’
E’ possibile che una delibera assembleare successiva sani la precedente ritenuta nulla o annullabile?
L’interessante spunto di riflessione viene da una recentissima sentenza di merito del Tribunale di Palermo (Sent. N° 249/2018).
Il proprietario di un immobile evoca in giudizio il condominio chiedendo la declaratoria di nullità e/o l’annullamento di una delibera assembleare assunta nel 2016 ritenendo che il precedente amministratore avesse omesso la sua convocazione.
Si costituiva in giudizio il condominio chiamando in garanzia il precedente amministratore chiedendo l’estromissione dal giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale accogliendo le difese del convenuto riconosce il principio che una successiva delibera sana i difetti formali e sostanziali della delibera precedente impugnata dal condomino assente e/o dissenziente.
L’iter logico-giuridico espresso in sentenza è: il nuovo amministratore nel pieno dei poteri, nonostante fosse pendente l’atto di citazione per la declaratoria di nullità della delibera, indicendo nuova assemblea con il medesimo ordine del giorno sana ogni vizio formale che ha inficiato la precedente.
Il condominio nelle sue difese ha posto l’accento proprio sulla circostanza che la nuova delibera ha sanato tutti i vizi formali dell’assemblea impugnata rendendo inutile il giudizio atteso che gli effetti negativi sono stati emendati e spazzati via dalla nuova delibera. Ed ancora. Il nuovo amministratore notificando all’attore il verbale dell’assemblea viziata ne ha tutelato i diritti consentendo l’impugnazione stessa e successivamente con la nuova assemblea ha continuato a tutelarli convocandolo regolarmente. La sentenza in commento,inoltre, pur condannando il condominio al pagamento delle spese processuali (ma con obbligo di manleva in suo favore in danno del precedente amministratore) ha riconosciuto che l’attore risultando assente alla nuova assemblea, nonostante la regolare convocazione, ha implicitamente riconosciuto e ratificato i poteri dell’amministratore facendo venir meno l’interesse ad agire ex art. 100 cpc.
Anche il difetto di legittimazione passiva del condominio viene,seppur implicitamente, riconosciuto. Infatti, è acclarata la responsabilità del precedente amministratore per la mancata convocazione e comunque per le errate modalità di convocazione dallo stesso adottate, tanto più che quest’ultimo in giudizio non è riuscito a raggiungere la prova dell’avvenuta consegna della convocazione dell’attore all’assemblea dalla quale è scaturita la delibera impugnata e ciò anche nel caso in cui il Giudice avesse ammesso le prove orali richieste.
Dunque,il precedente amministratore omettendo e/o utilizzando metodi di convocazione diversi da quelli previsti dalla legge ha mancato ai propri doveri incorrendo così nella declaratoria di responsabilità professionale sancita nella sentenza in commento. Il comportamento omissivo ha costretto il condominio sia ad affrontare un procedimento di mediazione e soprattutto l’ha costretto ad affrontare un giudizio.
Il difetto di legittimazione passiva del condominio convenuto è rafforzato anche dalla circostanza che il nuovo amministratore al contrario si è comportato secondo legge sanando e proteggendo il condominio da ulteriori conseguenze di natura economica causate dall’infedele operato del vecchio amministratore.
Val la pena anche di affrontare seppur brevemente anche l’altro aspetto della tematica trattata .Si tratta del potere di ratifica del condominio: il Condominio non ha il potere di ratificare delibere assembleari nulle o precedentemente annullate dall’autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato.
In questo caso l’adozione da parte del condominio di una delibera dello stesso contenuto e tenore rispetto a quella impugnata non può essere ratificata e non sana la precedente anche perchè nel caso di specie si tratta di un vizio di nullità. Il vizio di nullità non può mai essere sanato da una successiva delibera esso si estende in ogni caso anche alle successive delibere. La questione è stata affrontata dal Tribunale di Taranto con Sentenza N° 1942/2016. La vicenda come detto riguardava una delibera che inficiava i diritti di proprietà di alcuni condomini e difettando altresì del consenso in forma scritta, per cui la volontà manifestata dai condomini proprietari espressa in forma diversa è da considerarsi inesistente. Sotto questo profilo, quindi ogni successiva delibera di ratifica deve ritenersi ugualmente viziata da nullità. Ecco perché il condominio non potrà ratificarle né potranno essere riproporle in successive assemblee data l’insanabilità dei vizi.
Avv. Aldo Piscitello
Resp. studi giuridici Confabitare e Confamministrare Palermo
Componente dell’Accademia di Confamministrare