La Corte di Cassazione sulla legittimazione dell’amministratore nell’appalto fai da te dei condomini
Cassazione n.70 del 3 gennaio 2011 II Sezione Civile. “Il contratto di appalto posto a base della domanda era stato stipulato direttamente e personalmente dai singoli condomini, con esclusione di ogni solidarieta’ e con l’espressa previsione che nei loro confronti individualmente, in caso di inadempimento, l’impresa appaltatrice avrebbe potuto agire in giudizio; ne’ infatti alle deliberazioni assembleari menzionate dall’appellante erano seguite iniziative di sorta da parte del condominio.
La Corte di Cassazione ha confermato quanto desunto dalla Corte d’Appello:
“le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, avevano concordato di instaurare un rapporto sottratto alle regole richiamate dalla ricorrente, in particolare proprio relativamente alla legittimazione passiva nelle cause conseguenti al mancato versamento di quanto singolarmente ognuno dei committenti sarebbe stato tenuto a pagare alla societa’ appaltatrice. Della possibilita’ di avvalersi dell’amministratore come loro mandatario e rappresentante, dunque, i condomini non si erano avvalsi per la conclusione del contratto, mentre per “gli sviluppi attuativi ed esecutivi” – che secondo la ricorrente rientravano globalmente nella competenza dell’amministratore stesso e comportavano la sussistenza della sua legittimazione passiva in questa causa – gli avevano affidato esclusivamente il compito della raccolta delle quote dovute dai singoli e della loro corresponsione alla esecutrice dei lavori, alla quale tuttavia era attribuita la facolta’ di agire in giudizio appunto nei confronti dei singoli eventualmente inadempienti, anziche’ della collettivita’ condominiale nel suo complesso.”