L’inquilino mi domanda un indennizzo alla fine della locazione, per avere eseguito arbitrariamente migliorie nella casa durante la locazione, devo pagarlo?
Se Lei non ha autorizzato il lavoro la risposta è no. Costituiscono “miglioramenti” quelle opere che apportano all’immobile un aumento del suo valore. Sono quindi miglioramenti che rilevano per l’art. 1592 cc quelli che rendono la cosa maggiormente produttiva di vantaggi e la rendono migliore nell’aspetto e in termini di qualità.
Per configurare una miglioria, questa deve essere percepibile in maniera oggettiva. Essa è quantificabile nella minor somma tra l’importo speso ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna della casa. Il conduttore ha diritto ad un rimborso/indennizzo per i miglioramenti eseguiti con l’autorizzazione del locatore; scritta, quindi provabile. Al fine di scongiurare che il locatore debba provvedere a numerosi rimborsi al conduttore alla fine del contratto, per lavori autorizzati, è prassi inserire nel testo di contratto una clausola con la quale il conduttore rinuncia, sin dalla firma del contratto, a domandare rimborsi/ristori in caso di migliorie apportate all’immobile, sia che siano autorizzate che no; di fatto una deroga all’art. 1592 c.c. Diversamente il rischio è che il conduttore zelante, che intende apportare svariate migliorie alla casa, possa incidere sulla sfera giuridica economica del locatore.
Il consiglio per il locatore è quindi di prevedere nel contratto di locazione una specifica clausola di esonero da indennizzi/rimborsi in favore del conduttore per detto titolo, e di valutare caso per caso eventuali autorizzazioni, da concordare per iscritto.
Avv. Anna Maria Cesari
Consulente Confabitare