La clausola penale
Annullata una doppia tassazione su contratto di locazione: una duplicazione di imposta rigettata dalla Suprema Corte di Cassazione. Alcuni locatori hanno inserito nel contratto di locazione (a canone libero) la clausola penale e cioè una clausola che preveda una penale da pagarsi al locatore in caso di inadempimento del conduttore; di fatto si tratta di predefinire il risarcimento del danno che potrebbe spettare al locatore. L’inadempimento del conduttore, laddove avvenga, provoca un danno all’altra parte. La clausola penale serve a ristorare il danno patito e, quindi, non produce una ricchezza ulteriore per il locatore. Agenzia delle Entrate di Bologna ha inviato ad un locatore (tesserato Confabitare) la richiesta di pagamento di un’imposta, ulteriore rispetto alla registrazione del contratto, sulla scorta che la suddetta clausola penale – ritenendola produttrice di ricchezza per il locatore – avrebbe dovuto essere tassata stante la sua natura asseritamente autonoma, ex art. 21 TUR.
La Cassazione è intervenuta sul punto nel Novembre 2023 – dirimendo un contrasto giurisprudenziale – e ha stabilito che la clausola penale è accessoria al contratto di locazione, non ha natura autonoma, e pertanto non è tassabile ulteriormente rispetto al contratto. Gli avvisi di liquidazione notificati ai tesserati di Confabitare in un caso sono stati annullati in autotutela, in un altro sono stati annullati dal Giudice della Corte Tributaria di Bologna di I grado, con refusione alle spese di procedura in favore del locatore ricorrente.
In un altro caso il tesserato si era rivolto ad un professionista non esperto della materia, che lo ha consigliato di pagare l’avviso di liquidazione stante l’importo asseritamente “contenuto” richiesto da ADE ed il timore conseguente ad una possibile compensazione delle spese legali per la procedura, ovvero condanna al rimborso in caso di soccombenza; ricordiamo che dopo il pagamento dell’avviso di liquidazione la sua impugnazione non è più consentita, pertanto, un eventuale ricorso proposto per l’annullamento dell’avviso di liquidazione sarebbe inammissibile. La vicenda ha, di recente, assunto nuovi sviluppi. Infatti con una nuova interpretazione dell’Ente, originata da un punto non perfettamente chiaro nelle sentenze della Cassazione, ADE sta ora domandando un importo che corrisponde alla differenza tra quanto versato per l’imposta ordinaria di registro sul contratto di locazione e la maggiore imposta che, ad avviso di ADE, graverebbe sulla clausola penale. Anche riconoscendo un certo margine di interpretazione nelle decisioni della Cassazione, leggendo le motivazioni e non solo il dispositivo delle sentenze, si preferisce la soluzione di ritenere la clausola penale non tassabile in assoluto. Ragionando al contrario, si raggiungerebbe un risultato non conforme alla Costituzione; la medesima riflessione, peraltro, è stata svolta da un Giudice della corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bologna, che ha esplicitamente censurato la nuova tesi dell’Ente.
Avv. Annamaria Cesari – consulente Confabitare