La licenza per finita locazione e la tutela dei proprietari di casa
Nel panorama delle locazioni, non di rado ci si trova dinanzi alla criticità afferente le tempistiche di liberazione dell’immobile nel caso in cui, decorsa la scadenza contrattuale, il conduttore si rifiuti di procedere alla riconsegna del bene in favore della proprietà. Dinanzi ad una simile eventualità l’ordinamento, segnatamente l’art. 657, I° comma, c.p.c., prevede a tutela del locatore lo strumento della licenza per finita locazione.
Trattasi del rito speciale volto ad impedire la rinnovazione tacita del rapporto, che permette di anticipare la richiesta del provvedimento di condanna del conduttore al rilascio dell’immobile, evitando così che, a seguito della scadenza del contratto di locazione, la mancata riconsegna del bene renda necessaria l’instaurazione di un procedimento giudiziale e la successiva fase esecutiva, con l’inevitabile dilazione dei tempi necessari a rientrare nel possesso materiale dell’immobile.
La peculiare natura anticipatoria della procedura, risponde all’esigenza del locatore che non voglia proseguire nel rapporto oltre la scadenza prevista, di precostituirsi un titolo esecutivo da poter azionare nei confronti del conduttore immediatamente al momento della naturale scadenza del contratto di locazione.
Con la Riforma Cartabia, peraltro, conformemente all’intento acceleratorio del Legislatore, la portata dell’art. 657 c.p.c. è stata ampliata ed ora trova applicazione non solo con riferimento al rapporto di locazione, ma anche al comodato, rendendo tale azione uno strumento unico quanto a rapidità, flessibilità ed efficienza.
Unico presupposto necessario ai fini dell’intimazione della licenza, è che il locatore abbia comunicato per iscritto al conduttore la propria intenzione di non rinnovare il contratto alla scadenza prevista, tramite disdetta o mediante la stessa intimazione, nei termini di Legge.
Nello specifico, nel caso di locazione ad uso abitativo, la disdetta dovrà essere trasmessa nel termine di sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale, mentre nelle locazioni ad uso diverso, il termine previsto è di 12 mesi, aumentato sino a 18 mesi per le locazioni avventi ad oggetto immobili adibiti ad attività alberghiera.
Soddisfatto tale requisito, non sussiste alcun ostacolo per la convalida della licenza e lo stesso conduttore non potrà che prendere atto della cessazione del contratto.
In definitiva, qualora il locatore dovesse temere che l’inquilino non rilascerà spontaneamente l’immobile alla scadenza del contratto, potrà agire per l’ottenimento della licenza con largo anticipo e con il solo vincolo dei termini indicati, in modo da garantire un rapido e sicuro recupero del possesso dell’immobile.
Avv. Federico Bocchini – Matteo Di Battista