Depotenziate le detrazioni da bonus edilizi

Depotenziate le detrazioni da bonus edilizi

Importanti penalizzazioni sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in termini di detraibilità delle spese sostenute dai contribuenti dal 2025 ai fini dei cosiddetti bonus edilizi.

Con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, (anche ordinaria ma solo sulle parti comuni) vengono previste due aliquote di detrazione: 50% se l’intervento viene realizzato sull’abitazione principale e 36% per le altre unità abitative diverse. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari hanno la residenza. Si sottolinea il fatto che la detrazione del 50% può essere usufruita solo se la spesa viene sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento (es.usufruttario) ma non anche dall’inquilino e dal familiare convivente.

Il limite di spesa di € 96.000 su cui applicare la detrazione rimane invariata rispetto al passato, indipendentemente dalla qualifica dell’unità abitativa oggetto dell’intervento. Sorte avversa anche per le spese sostenute per gli interventi che comportano un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) e per quelle collegate agli interventi antisismici la cui detrazione sopravvive anche per il 2025 con gli stessi limiti previsti dalla previgente normativa, ma con percentuali che si riducono a due : 50% per quelle sostenute sulle abitazioni principali e 36% per le seconde case e per gli immobili non abitativi. Scompare definitivamente la detrazione oggetto del bonus verde. Dal 2025 nessuna detrazione è poi prevista per l’acquisto e installazione di caldaie a gas metano, tranne il caso in cui le medesime vengano integrate a impianti ibridi.

Dalla stretta delle detrazioni si salvano le spese collegate con il bonus mobili che rimane al 50% anche per il 2025 con il tetto di € 5.000 indipendentemente dalla tipologia abitativa dell’immobile, ma solo se collegata a un intervento di cui art.16 bis tuir iniziato dal 1° gennaio 2024. Anche gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche non subiscono variazione: detrazione del 75% ma limitatamente ai lavori su scale, rampe, ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici.

E’ stato poi previsto un contributo pari al 30% del costo di acquisto nel limite di € 100 (€200 per le famiglie con Isee inferiore a 25mila euro) per l’acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica (non inferiore alla classe B) con contestuale smaltimento di quello sostituito.

Il Superbonus sopravvive per il 2025 solo in caso di interventi su condomini (compresi quelli trainati nei singoli appartamenti) e su edifici con unità immobiliari da 2 a 4 di un unico proprietario o in comproprietà; la percentuale già fissata del 65% può essere sfruttata solo se la Cilas è stata presentata entro il 15/10/24. Si prevede poi per i contribuenti con insufficiente capienza fiscale la possibilità di estendere a dieci anni la fruizione della detrazione per le spese sostenute nel 2023 attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.

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