Accolto il ricorso di Confabitare e altre associazioni: il TAR della Lombardia annulla la determina del Comune di Milano
Con la sentenza n. 2005/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, il TAR della Lombardia, sezione III, di Milano ha accolto un ricorso proposto da Confabitare, sede Provinciale di Milano, e da altre tre associazioni firmatarie dell’accordo territoriale del 12 giugno 2023. Le associazioni avevano chiesto l’annullamento della DD 7501 dell’11 settembre 2023, che privilegiava un nuovo accordo locale firmato il 27 luglio 2023 con il patrocinio del Comune di Milano.
Infatti, dopo la sottoscrizione di un accordo per le locazioni a canone concordato da parte di Confabitare – associazione proprietari immobiliari -, sede provinciale di Milano, con altre associazioni firmatarie, il Comune di Milano ha sottoscritto un nuovo e diverso accordo sempre per le locazioni a canone concordato, conferendogli il proprio patrocinio e, di fatto, privilegiandolo rispetto al precedente accordo già in vigore. Questo ha creato una discriminazione nei confronti delle associazioni che hanno sottoscritto il primo accordo, che sono state escluse dalle agevolazioni fiscali e dai contributi economici erogati dal Comune.
“La decisione del TAR – commenta Alberto Zanni presidente nazionale di Confabitare – rappresenta un importante passo avanti verso la tutela dei diritti delle associazioni e la promozione di un ambiente più equo e trasparente per tutti gli attori del settore delle locazioni a canone concordato”.
Il TAR della Lombardia, con la sentenza n. 2005/2024, ha stabilito che il Comune di Milano, pur avendo il potere di convocare le parti per la stipula degli accordi, non ha l’autorità di sindacare il merito degli stessi, né di privilegiare fiscalmente un accordo rispetto a un altro; è stata infatti affermata l’insussistenza del potere del Comune di negare il regime agevolato agli accordi non approvati nel tavolo concertato avviato dal Comune e chiarito il ruolo limitato dei Comuni nella sottoscrizione degli accordi territoriali ai sensi dell’art. 4 del D.M. 16 gennaio 2017. Il Comune deve dare la massima pubblicità agli accordi e attribuire loro tutti i benefici fiscali previsti dalla legge, senza operare distinzioni.
“Questa sentenza rappresenta una vittoria per la giustizia e per tutte le associazioni che, come la nostra, si impegnano a garantire condizioni eque e trasparenti nel mercato delle locazioni a canone concordato. La sentenza chiarisce che il Comune, oltre ad un potere di impulso nel convocare le parti, non può sindacare l’accordo nel merito e non può privilegiare sotto il profilo fiscale un accordo rispetto ad un altro, come in effetti è accaduto. Si pone a questo punto il problema del danno subito dalle associazioni firmatarie dell’accordo disconosciuto”, ha dichiarato Daniele Giusto presidente di Confabitare Milano.
La sentenza apre la strada anche ad eventuali iniziative risarcitorie per il pregiudizio che le associazioni discriminate hanno subito a causa di un provvedimento del tutto illegittimo, infatti Confabitare Milano e le altre associazioni coinvolte, potrebbero rivendicare un risarcimento per il pregiudizio economico subito a causa della discriminazione operata dal Comune. La sentenza appare rilevantissima perché chiarisce, una volta per tutte, cosa un Comune possa fare ai sensi dell’art. 4 del D.M 16 gennaio 2017, ossia convocare le parti per dare impulso alla sottoscrizione degli accordi territoriali. Viceversa, il Comune non può sindacare il contenuto dell’accordo, deve dargli la massima pubblicità e attribuire allo stesso tutti i benefici fiscali previsti dalla legge, senza operare distinzioni di sorta nel caso di più accordi territoriali.
Comunicato stampa 17/07/2024