La caparra confirmatoria
Spesso, nella prassi contrattuale, troviamo patti accessori che hanno lo scopo di rafforzare la tutela del contraente in caso di inadempimento dell’altro.
Un esempio è la caparra confirmatoria (art.1385 c.c.). Con tale patto una parte versa all’altra una somma di denaro, che in caso di adempimento deve essere restituita. Ove la parte che ha versato la caparra sia invece inadempiente, l’altro contraente può ritenere la somma versata. Nel caso in cui, invece, sia l’altro contraente a risultare inadempiente (quello che ha incassato la caparra), questi potrà essere costretto a versare alla controparte un importo pari al doppio della caparra confirmatoria.
Nell’ambito dei contratti immobiliari la caparra confirmatoria si può rinvenire sia nelle compravendite che nelle locazioni.
Per quanto concerne la compravendita, essa viene versata dal promissario acquirente al momento della stipula del contratto preliminare: ove sia concluso il definitivo, la caparra (che dovrebbe essere restituita) di solito viene imputata al prezzo.
Nella locazione, la caparra confirmatoria viene versata dal candidato conduttore per “bloccare” l’immobile. Quando il contratto di locazione viene concluso, si può pattuire che l’importo versato dall’inquilino a titolo di caparra sia comunque ritenuto dalla proprietà a titolo di cauzione (che è altra cosa rispetto alla caparra): quest’ultima sarà restituita solo al termine del contratto, ove il conduttore abbia onorato tutti gli impegni ivi assunti.
Avv. Luigi Maccarrone
Consulente di Confabitare