Cosa succede se il locatore invia alla prima scadenza del contratto la cd disdetta (diniego al rinnovo) ex art. 3 L.431/98 e successivamente non lo destina effettivamente a quanto dichiarato?

Cosa succede se il locatore invia alla prima scadenza del contratto la cd disdetta (diniego al rinnovo) ex art. 3 L.431/98 e successivamente non lo destina effettivamente a quanto dichiarato?

Come noto un contratto di locazione ad uso abitativo può essere disdettato alla sua prima scadenza (cd “diniego al rinnovo”) a determinate condizioni, previste tassativamente dall’art. 3 L.431/98; alcuni esempi: 1) il locatore intende utilizzare lui stesso la casa, o destinarla per il figlio/genitori/coniuge, 2) la casa deve essere soggetta ad una importante ristrutturazione, 3) la casa deve essere destinata alla vendita (ed il locatore non è proprietario di altri immobili abitativi rispetto a quello in cui abita), etc. In detta comunicazione di diniego al rinnovo (cd disdetta del locatore), a pena di nullità dovrà essere specificato il motivo preciso del diniego, tra quelli individuati dalla norma anzidetta. La forma di questa comunicazione del locatore al conduttore è consigliato sia, ai fini della sua prova, con pec o raccomandata a/r.

Mai spedire la disdetta (alla prima scadenza del contratto) ex art. 3 L.431/98 al proprio conduttore se non si intende effettivamente destinare l’immobile a quanto dichiarato nella comunicazione! Infatti, se il locatore invia la comunicazione, ad esempio dichiarando di volere adibire l’appartamento ad abitazione del proprio figlio, ma questi, poi, non lo abiterà e non vi prenderà residenza, il conduttore, scoperto il fatto, trovandosi davanti ad un caso di “esercizio illegittimo della facoltà di disdetta”, potrà ottenere giudizialmente, alternativamente, la disponibilità dell’alloggio alle precedenti condizioni contrattuali ovvero un risarcimento del danno non inferiore a 36 mensilità dell’ultimo canone pagato, salvo il maggior danno da provare. Concludendo: la cd “disdetta” alla prima scadenza ex art. 3 L.431/98 deve avere un concreto e veritiero motivo dichiarato. Alla seconda scadenza del contratto, e successive, questi problemi non sussistono, non necessitando la disdetta dell’indicazione dei motivi tassativamente previsti dalla norma.

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