La morte del conduttore nel contratto di locazione di immobile ad uso abitativo

La morte del conduttore nel contratto di locazione di immobile ad uso abitativo

(art. 1614 c.c. e art 6 comma I L.392/78). La morte del conduttore è un evento del contratto che può creare complicazioni in termini di tempi di rilascio dell’immobile e di certezza nei pagamenti al locatore, se non si avesse chiarezza circa l’identificazione degli eredi o del convivente more uxorio e se uno di questi – avente diritto alla successione nel contratto – non avesse adeguate garanzie. È importante che questa fase delicata venga gestita tempestivamente dai parenti del conduttore o dal convivente al fine di evitare un loro aggravamento dell’eventuale mora e gestire la relativa burocrazia (inerente ad esempio l’eventuale volturazione del codice fiscale in agenzia entrate o la risoluzione del contratto). Se al momento della morte il contratto avesse ancora una durata superiore ad un anno e fosse stata vietata la sublocazione, l’erede – entro n.3 mesi dalla morte – dovrà inviare il recesso dal contratto con preavviso di 3 mesi.

Nel caso di contratto di locazione di immobile destinato ad uso abitativo, se il conduttore viveva abitualmente con il coniuge, il convivente more uxorio, gli eredi, i parenti o gli affini, questi possono succedergli nel contratto ex art. 6 L.392/78; gli eredi in ogni caso diventano responsabili delle obbligazioni assunte nel contratto fino alla conclusione dello stesso, salvo accordi sopravvenuti; avranno l’obbligo di riconsegnare il bene al locatore, pagare l’indennità di occupazione (canone) e le spese condominiali fino al rilascio ed eventuali danni all’immobile constatati durante la redazione del verbale di riconsegna. Inoltre, in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.

Per intervenire tempestivamente ed efficacemente sul problema, si suggerisce di gestire la vicenda con un professionista che tratti le locazioni ovvero una associazione di categoria.

Avv. Anna Maria Cesari
Consulente Confabitare

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